Art. 17

In vigore dal 12 feb 2008
Se la richiesta di rimborso si riferisce ad un periodo di riferimento inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Se la richiesta si riferisce a un periodo di riferimento di un anno civile o alla parte residua di un anno civile, l'importo dell'IVA non può essere inferiore a 50 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
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Art. 17 Direttiva (UE) 2008/9 — Testo vigente | Portale Normativo