Art. 12

In vigore dal 12 feb 2008
Lo Stato membro di rimborso può specificare la o le lingue che devono essere utilizzate dal richiedente per le informazioni da indicare nella richiesta di rimborso o di ulteriori informazioni supplementari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:9:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Direttiva (UE) 2008/9 — Testo vigente | Portale Normativo