Art. 18

In vigore dal 12 feb 2008
1.   Lo Stato membro di stabilimento non inoltra la richiesta allo Stato membro di rimborso nei casi in cui, durante il periodo di riferimento, il richiedente nello Stato membro di stabilimento: a) non è un soggetto passivo ai fini dell'IVA; b) effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135, 136 e 371, degli articoli da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 della direttiva 2006/112/CE o delle disposizioni in materia di franchigia, dello stesso tenore, contenute nell'atto di adesione del 2005, senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente; c) beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista dagli articoli da 284, 285, 286 e 287 della direttiva 2006/112/CE; d) beneficia del regime comune forfettario per i produttori agricoli previsto dagli articoli da 296 a 305 della direttiva 2006/112/CE. 2.   Lo Stato membro di stabilimento notifica con mezzi elettronici al richiedente la propria decisione presa ai sensi del paragrafo 1.
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Art. 18 Direttiva (UE) 2008/9 — Testo vigente | Portale Normativo