Art. 18

Effetti transfrontalieri

In vigore dal 15 gen 2008
Effetti transfrontalieri 1.   Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può sortire effetti alquanto negativi sull’ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’ o dell’, paragrafo 2, comunica all’altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell’allegato V, nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento. 2.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le richieste di autorizzazione siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro che potrebbe subire delle ripercussioni per un periodo di tempo adeguato, atto a consentire una presa di posizione prima della decisione dell’autorità competente. 3.   Gli esiti delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere presi in considerazione dall’autorità competente nel momento in cui decide sulla richiesta. 4.   L’autorità competente informa ogni Stato membro consultato, ai sensi del paragrafo 1, in merito alla decisione adottata riguardo alla richiesta e gli trasmette le informazioni di cui all’, paragrafo 4. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili nei modi opportuni al pubblico interessato sul proprio territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:1:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo