Art. 19

Valori limite di emissione comunitari

In vigore dal 15 gen 2008
Valori limite di emissione comunitari 1.   Ove sia stata riscontrata la necessità di un’azione comunitaria, segnatamente sulla scorta dello scambio di informazioni di cui all’, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, stabiliscono, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite di emissione per: a) le categorie di impianti di cui all’allegato I, fatta eccezione per le discariche di cui ai punti 5.1 e 5.4 di tale allegato; e b) le sostanze inquinanti di cui all’allegato III. 2.   In mancanza di valori limite di emissione comunitari, definiti in applicazione della presente direttiva, agli impianti di cui all’allegato I si applicano i pertinenti valori limite di emissione minimi fissati nelle direttive elencate nell’allegato II e in altre regolamentazioni comunitarie. 3.   Fatti salvi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva, le prescrizioni tecniche applicabili alle discariche di cui ai punti 5.1 e 5.4 dell’allegato I sono state fissate nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (18).
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