Art. 20
Disposizioni transitorie
In vigore dal 15 gen 2008
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80/CE, le disposizioni della direttiva 84/360/CEE e le disposizioni degli , dell’, paragrafo 2, della direttiva 2006/11/CE, nonché le pertinenti disposizioni relative al regime di autorizzazioni contenute nelle direttive elencate nell’allegato II si applicano agli impianti esistenti interessati dalle attività di cui all’allegato I sino a quando le autorità competenti non abbiano adottato le misure necessarie di cui all’ della presente direttiva.
2. Le pertinenti disposizioni relative al regime di autorizzazioni contenute nelle direttive elencate nell’allegato II non si applicano, per le attività elencate nell’allegato I, agli impianti che sono impianti non esistenti ai sensi dell’, punto 4.
3. La direttiva 84/360/CEE è abrogata con decorrenza 30 ottobre 2007.
Su proposta della Commissione e per quanto necessario, il Consiglio o il Parlamento europeo e il Consiglio modificano le pertinenti disposizioni delle direttive elencate nell’allegato II, per adeguarle alle prescrizioni della presente direttiva, entro il 30 ottobre 2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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