Art. 6
Domanda di autorizzazione
In vigore dal 15 gen 2008
Domanda di autorizzazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione presentata all’autorità competente precisi:
a)
l’impianto e le sue attività;
b)
le materie prime e secondarie, le altre sostanze e l’energia usate o prodotte dall’impianto;
c)
le fonti di emissione dell’impianto;
d)
lo stato del sito su cui l’impianto sorge;
e)
il tipo e l’entità delle emissioni prevedibili dell’impianto in ogni settore ambientale, identificando gli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
f)
la tecnologia prevista e le altre tecniche per prevenire le emissioni dall’impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
g)
ove necessario, le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;
h)
le altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore a norma dell’;
i)
le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;
j)
in forma sommaria, le eventuali principali alternative prese in esame dal richiedente.
La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a j).
2. I dati forniti a norma della direttiva 85/337/CEE, i rapporti di sicurezza elaborati a norma della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (14), nonché altre informazioni conformi a qualunque altra normativa, qualora soddisfino uno dei requisiti di cui al presente articolo, possono essere inclusi nella domanda di autorizzazione o essere a essa acclusi.
Storico versioni
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