Art. 8

Decisioni

In vigore dal 15 gen 2008
Decisioni Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, l’autorità competente rilascia un’autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell’impianto ai requisiti previsti dalla presente direttiva oppure nega l’autorizzazione in caso di non conformità. Ogni autorizzazione concessa o modificata deve specificare le modalità per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo di cui alla presente direttiva.
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