Art. 9

Condizioni dell’autorizzazione

In vigore dal 15 gen 2008
Condizioni dell’autorizzazione 1.   Gli Stati membri si accertano che l’autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli , al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, attraverso una protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo. 2.   In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, cui si applichi l’ della direttiva 85/337/CEE, le informazioni ottenute o le conclusioni raggiunte in base agli di tale direttiva devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’autorizzazione. 3.   L’autorizzazione deve stabilire valori limite per le sostanze inquinanti, in particolare per quelle elencate nell’allegato III, che l’impianto rischia di emettere in quantità significativa, tenendo conto della loro natura e della possibilità che l’inquinamento venga trasferito da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria, suolo). Se necessario, l’autorizzazione contiene disposizioni per garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché per gestire i rifiuti prodotti dall’impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o con misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i valori limite di emissione fissati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti. Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (15), in relazione a un’attività esercitata in un impianto del genere, l’autorizzazione stabilisce valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo ove ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. Per le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riferimento alle unità di combustione o ad altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito. Se necessario, le autorità competenti modificano l’autorizzazione nei modi opportuni. I commi terzo, quarto e quinto non si applicano agli impianti temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE. 4.   Fatto salvo l’, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. 5.   L’autorizzazione stabilisce gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione. Per gli impianti di cui all’allegato I, punto 6.6, le misure previste nel presente paragrafo possono tener conto dei costi e benefici. 6.   L’autorizzazione stabilisce le misure relative a condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Qualora sussistano rischi per l’ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione l’avvio, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto. L’autorizzazione può parimenti stabilire deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, ove un piano di ammodernamento approvato dall’autorità competente garantisca il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto permette di ridurre l’inquinamento. 7.   L’autorizzazione può stabilire altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall’autorità competente. 8.   Fatto salvo l’obbligo di rispettare le disposizioni della presente direttiva nella procedura di autorizzazione, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un corrispondente livello elevato di protezione complessiva dell’ambiente.
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