Art. 16

Accesso alla giustizia

In vigore dal 15 gen 2008
Accesso alla giustizia 1.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell’ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva, qualora essi: a) vantino un interesse sufficiente; o b) facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. 2.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase sia possibile contestare le decisioni, gli atti o le omissioni. 3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell’ambiente, che soddisfi i requisiti stabiliti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b). 4.   Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e lasciano impregiudicato l’obbligo di esaurire le procedure di ricorso amministrativo prima di adire la giurisdizione, ove tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale. Queste procedure devono essere eque, tempestive e non eccessivamente onerose. 5.   Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
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