Art. 14
Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione
In vigore dal 15 gen 2008
Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore:
a)
rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell’autorizzazione;
b)
trasmetta regolarmente all’autorità competente i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto, dando tempestiva comunicazione di inconvenienti o incidenti che comportino ripercussioni significative sull’ambiente;
c)
fornisca ai rappresentanti dell’autorità competente tutta l’assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione dell’impianto, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all’assolvimento dei loro compiti, a norma della presente direttiva.
Storico versioni
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