Art. 13
Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente
In vigore dal 15 gen 2008
Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, se necessario, le condizioni dell’autorizzazione.
2. Al riesame si procede in ogni caso quando:
a)
l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d’emissione stabiliti dall’autorizzazione o l’inserimento di valori limite nuovi;
b)
le migliori tecniche disponibili hanno registrato sostanziali cambiamenti che consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi;
c)
la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
d)
nuove disposizioni legislative comunitarie o dello Stato membro lo esigono.
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