Art. 13

Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente

In vigore dal 15 gen 2008
Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, se necessario, le condizioni dell’autorizzazione. 2.   Al riesame si procede in ogni caso quando: a) l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d’emissione stabiliti dall’autorizzazione o l’inserimento di valori limite nuovi; b) le migliori tecniche disponibili hanno registrato sostanziali cambiamenti che consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni legislative comunitarie o dello Stato membro lo esigono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:1:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo