Art. 12
Modifica degli impianti da parte degli operatori
In vigore dal 15 gen 2008
Modifica degli impianti da parte degli operatori
1. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all’autorità competente qualsiasi progetto di modifica dell’impianto. Ove necessario, l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione o le relative condizioni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale di un impianto, progettata dal gestore, avvenga senza un’autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell’autorità competente devono riferirsi alle parti dell’impianto e agli aspetti di cui all’ che possono essere oggetto della modifica. Mutatis mutandis si applicano le pertinenti disposizioni dell’, degli articoli da 6 a 10 e dell’, paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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