Art. 91

Modifica della direttiva 2005/60/CE

In vigore dal 13 nov 2007
Modifica della direttiva 2005/60/CE La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue: 1) la lettera a) dell’, paragrafo 2, è sostituita dal testo seguente: «a) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni elencate ai punti da 2 a 12 e 14 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute (“bureaux de change”);» 2) i paragrafi 1 e 2 dell’ sono sostituiti dal testo seguente: «1.   Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, agli enti creditizi e finanziari di cui all’, paragrafo 1, punti 1 o 2 situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all’, paragrafo 1, situati sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, ai sensi dell’, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c), eseguiti a norma della presente direttiva da un ente di cui all’, paragrafo 1, punti 1 o 2, in un altro Stato membro — fatta eccezione per gli uffici dei cambiavalute e gli istituti definiti all’, punto 4, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*2) che forniscono essenzialmente servizi di pagamento elencati al punto 6 dell’allegato della stessa direttiva, comprese le persone fisiche e giuridiche per le quali è stata accordata una deroga ai sensi dell’ della stessa direttiva — e che soddisfano i requisiti di cui agli della presente direttiva, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto. 2.   Nei casi in cui uno Stato membro permette che si faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale, agli uffici dei cambiavalute di cui all’, punto 2, lettera a), e agli istituti di pagamento definiti all’, punto 4, della direttiva 2007/64/CE che forniscono essenzialmente servizi di pagamento elencati al punto 6 dell’allegato della stessa direttiva, situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cambiavalute e imprese di trasferimento di fondi di riconoscere ed accettare, a norma dell’, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c), della presente direttiva eseguiti a norma della presente direttiva dalla stessa categoria di enti che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e che soddisfino i requisiti di cui agli , anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto. (*2)   GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.»;" 3) all’, paragrafo 1, la seconda frase è soppressa.
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