Art. 36
Informazioni generali preliminari
In vigore dal 13 nov 2007
Informazioni generali preliminari
1. Gli Stati membri esigono che prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all’utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all’. Su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.
2. Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un singolo servizio di pagamento è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o la bozza dell’ordine di pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all’.
Storico versioni
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