Art. 38

Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento

In vigore dal 13 nov 2007
Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’, paragrafo 1, le seguenti informazioni: a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; b) l’importo dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di pagamento; c) l’importo delle eventuali spese per l’operazione di pagamento a carico del pagatore e la suddivisione di tali spese; d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta; e) la data di ricevimento dell’ordine di pagamento.
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