Art. 39
Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione
In vigore dal 13 nov 2007
Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione
Immediatamente dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’, paragrafo 1, le seguenti informazioni:
a)
il riferimento che consente al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
b)
l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;
c)
l’importo di tutte le spese per l’operazione di pagamento a carico del beneficiario e la suddivisione di tali spese;
d)
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
e)
la data valuta dell’accredito.
Storico versioni
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