Art. 7
Procedura per l’omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche
In vigore dal 5 set 2007
Procedura per l’omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche
1. Il costruttore presenta la domanda all’autorità di omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.
2. La domanda è accompagnata da una documentazione informativa, il cui contenuto è specificato nelle direttive particolari o nei regolamenti.
3. Su domanda debitamente motivata dell’autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l’esecuzione delle medesime.
4. Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione la quantità di veicoli, componenti o entità tecniche richiesta dalle pertinenti direttive particolari o regolamenti ai fini dell’esecuzione delle prove richieste.
Storico versioni
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