Art. 8

Disposizioni generali

In vigore dal 5 set 2007
Disposizioni generali 1.   Gli Stati membri non rilasciano l’omologazione CE senza avere prima accertato che le procedure di cui all’ sono state debitamente applicate. 2.   Gli Stati membri rilasciano l’omologazione CE a norma degli . 3.   Uno Stato membro può rifiutare di rilasciare l’omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle pertinenti prescrizioni, rischi di compromettere gravemente la sicurezza stradale, di danneggiare gravemente l’ambiente ovvero la sanità pubblica. In tal caso invia immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione una documentazione dettagliata relativa ai motivi della propria decisione e alle prove a sostegno delle sue conclusioni. 4.   Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo di cui all’allegato VII. 5.   L’autorità di omologazione invia, entro venti giorni lavorativi, alle omologhe autorità degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione CE, completa dei relativi allegati, per ogni tipo di veicolo che ha ricevuto l’omologazione. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica. 6.   L’autorità di omologazione informa senza indugio le omologhe autorità degli altri Stati membri circa ogni rifiuto o revoca dell’omologazione di un veicolo, specificando i motivi della decisione. 7.   L’autorità di omologazione invia ogni tre mesi alle omologhe autorità degli altri Stati membri l’elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l’omologazione CE durante il periodo precedente. L’elenco include le menzioni indicate nell’allegato XIV. 8.   Su domanda di un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato un’omologazione CE gli invia, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, copia della scheda di omologazione CE con i relativi allegati. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica.
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