Art. 9

Disposizioni specifiche concernenti i veicoli

In vigore dal 5 set 2007
Disposizioni specifiche concernenti i veicoli 1.   Gli Stati membri rilasciano un’omologazione CE per i seguenti veicoli: a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell’allegato IV; b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell’allegato XI. Si applicano le procedure di cui all’allegato V. 2.   Gli Stati membri rilasciano un’omologazione in più fasi per un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, in funzione dello stato di completamento del veicolo. L’omologazione in più fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore. Si applicano le procedure di cui all’allegato XVII. 3.   Per ogni tipo di veicolo l’autorità di omologazione procede come segue: a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione CE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il cui modello è riportato nell’allegato VIII; b) appronta o verifica l’indice del fascicolo di omologazione; c) rilascia al richiedente la scheda compilata con i suoi allegati, senza ritardi ingiustificati. 4.   Nel caso di un’omologazione CE in relazione alla quale, a norma degli o 22 oppure dell’allegato XI, sono state imposte restrizioni di validità o sono state concesse esenzioni da talune disposizioni degli atti normativi, la scheda di omologazione CE specifica tali restrizioni o esenzioni. 5.   Qualora nella documentazione informativa siano precisate disposizioni relative ai veicoli per uso speciale come indicato nell’allegato XI, la scheda di omologazione CE specifica tali disposizioni. 6.   Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione mista, l’autorità di omologazione compila nella parte III della documentazione informativa il cui modello figura nell’allegato III, i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti dagli atti normativi, per i quali non è disponibile una scheda di omologazione CE. 7.   Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione in un’unica tappa, l’autorità di omologazione stabilisce l’elenco degli atti normativi applicabili, il cui modello figura nell’appendice dell’allegato VI e acclude tale elenco alla scheda di omologazione CE.
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Disposizioni specifiche concernenti i veicoli (Art. 9 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo