Art. 7 · Procedura per l’omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche

Art. 7

Procedura per l’omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche

In vigore dal 5 set 2007
Procedura per l’omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche 1.   Il costruttore presenta la domanda all’autorità di omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata. 2.   La domanda è accompagnata da una documentazione informativa, il cui contenuto è specificato nelle direttive particolari o nei regolamenti. 3.   Su domanda debitamente motivata dell’autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l’esecuzione delle medesime. 4.   Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione la quantità di veicoli, componenti o entità tecniche richiesta dalle pertinenti direttive particolari o regolamenti ai fini dell’esecuzione delle prove richieste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:46:oj#art-7