Art. 5

Obblighi dei costruttori

In vigore dal 5 set 2007
Obblighi dei costruttori 1.   Il costruttore è responsabile verso l’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica. 2.   Nel caso di un’omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene. Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi. 3.   Ai fini della presente direttiva, il costruttore stabilito fuori dalla Comunità designa a rappresentarlo dinanzi all’autorità di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità.
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Obblighi dei costruttori (Art. 5 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo