Art. 5
Obblighi dei costruttori
In vigore dal 5 set 2007
Obblighi dei costruttori
1. Il costruttore è responsabile verso l’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica.
2. Nel caso di un’omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene.
Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi.
3. Ai fini della presente direttiva, il costruttore stabilito fuori dalla Comunità designa a rappresentarlo dinanzi all’autorità di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità.
Storico versioni
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