Art. 4
Obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore
In vigore dal 23 mag 2007
Obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore
1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. Se il fabbricante non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore di articoli pirotecnici garantisce che il fabbricante abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o si assume egli stesso tali obblighi.
L'importatore può essere ritenuto responsabile da autorità e organismi nella Comunità per quanto concerne tali obblighi.
3. I distributori devono operare con la dovuta diligenza attenzione conformemente al diritto comunitario applicabile. In particolare verificano che l'articolo pirotecnico riporti le necessarie marcature di conformità e sia accompagnato dai documenti richiesti.
4. I fabbricanti di articoli pirotecnici:
a)
sottopongono l'articolo pirotecnico a un organismo notificato di cui all' che esegue una verifica di conformità a norma dell';
b)
appongono la marcatura CE e l'etichetta dell'articolo pirotecnico conformemente all' e all' o 13.
Storico versioni
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