Art. 12

Etichettatura degli articoli diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli

In vigore dal 23 mag 2007
Etichettatura degli articoli diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli 1.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'articolo è venduto al consumatore. 2.   L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età quali indicati all', paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. 3.   I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza; categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 4.   Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza; categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 5.   Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita. 6.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, ai sensi dell', paragrafo 3, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova, ai sensi dell', paragrafo 4.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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