Art. 14
Sorveglianza del mercato
In vigore dal 23 mag 2007
Sorveglianza del mercato
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.
2. Gli Stati membri effettuano periodiche ispezioni degli articoli pirotecnici all'ingresso nella Comunità nonché nei luoghi di deposito e fabbricazione.
3. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che, quando gli articoli pirotecnici sono trasferiti all'interno della Comunità, siano rispettati tutti i requisiti in materia di pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione di cui alla presente direttiva.
4. Gli Stati membri organizzano e attuano una sorveglianza appropriata dei prodotti immessi sul mercato tenendo debitamente conto della presunzione di conformità dei prodotti recanti la marcatura CE.
5. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività di sorveglianza del mercato.
6. Qualora uno Stato membro accerti che un articolo pirotecnico, che reca la marcatura CE corredato della dichiarazione di conformità CE e usato conformemente allo scopo cui è destinato, è suscettibile di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, esso adotta le misure cautelari opportune per ritirare tale articolo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
7. La Commissione rende pubblici nel suo sito Internet i nomi degli articoli che, a norma del paragrafo 6, sono stati ritirati dal mercato, sono stati vietati o di cui è stata limitata l'immissione sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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