Art. 15

Informazione rapida sui prodotti che presentano gravi rischi

In vigore dal 23 mag 2007
Informazione rapida sui prodotti che presentano gravi rischi Qualora uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un grave rischio per la salute e/o la sicurezza delle persone nella Comunità, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri ed effettua le valutazioni del caso. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione di contesto e dei risultati della valutazione.
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