Art. 17

Misure che comportano un rifiuto o una limitazione

In vigore dal 23 mag 2007
Misure che comportano un rifiuto o una limitazione 1.   Qualsiasi misura adottata in forza della presente direttiva: a) per vietare o limitare l'immissione di un prodotto sul mercato, ovvero b) per ritirare un prodotto dal mercato, menziona le motivazioni esatte su cui si basa. Tali misure vengono notificate senza indugio alla parte interessata informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale dello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso. 2.   Ove venga adottata una misura di cui al paragrafo 1, la parte interessata deve avere la possibilità di far conoscere previamente il suo punto di vista, a meno che tale consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del provvedimento da adottarsi, in particolare se motivato da esigenze di sanità pubblica o di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:23:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo