Art. 16

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 23 mag 2007
Clausola di salvaguardia 1.   Qualora uno Stato membro non concordi con le misure cautelari adottate da un altro Stato membro a norma dell', paragrafo 6, o qualora la Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione comunitaria, la Commissione consulta senza indugio tutte le parti interessate, valuta le misure e prende posizione sulla giustificabilità o meno delle misure. La Commissione notifica la propria posizione agli Stati membri e informa le parti interessate. Se la Commissione ritiene giustificate le misure nazionali, gli altri Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non sicuro sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la Commissione ritiene le misure nazionali ingiustificate, lo Stato membro interessato le revoca. 2.   Se le misure cautelari di cui al paragrafo 1 sono motivate da una carenza delle norme armonizzate, la Commissione demanda la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE, qualora lo Stato membro che ha preso l'iniziativa dei provvedimenti mantenga la sua posizione. In tal caso la Commissione o tale Stato membro avvia la procedura di cui all'. 3.   Se un articolo pirotecnico non è conforme ma reca la marcatura CE, lo Stato membro competente procede in modo appropriato contro chiunque abbia apposto la marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.
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