Art. 13

Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

In vigore dal 23 mag 2007
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli 1.   L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza. 2.   Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione. 3.   Una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato della direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE (14), è fornita agli utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta. La scheda con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.
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