Art. 11

Obbligo di apposizione della marcatura CE

In vigore dal 23 mag 2007
Obbligo di apposizione della marcatura CE 1.   Una volta completata con esito positivo la verifica di conformità conformemente all', i fabbricanti appongono in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura CE sugli articoli pirotecnici stessi o, ove ciò non sia possibile, su una piastrina d'identificazione ad essi attaccata o sulla confezione. La piastrina d'identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo. Il modello da usarsi per la marcatura CE è conforme a quanto stabilito dalla decisione 93/465/CEE. 2.   Sugli articoli pirotecnici non si possono apporre marchi o iscrizioni che possano fuorviare terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE. Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre qualsiasi altro contrassegno a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità della marcatura CE. 3.   Qualora articoli pirotecnici siano oggetto di altri strumenti comunitari che riguardano altri aspetti e prescrivono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura in questione indica che i prodotti summenzionati sono anche presunti conformi alle disposizioni degli altri strumenti che ad essi si applicano.
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