Art. 6
Libera circolazione
In vigore dal 23 mag 2007
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale.
3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici gli Stati membri non vietano l'esibizione e l'uso di articoli pirotecnici che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione in parola nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita degli articoli fintanto che non siano messi in conformità dal fabbricante, se è stabilito nella Comunità, o dall'importatore. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza delle persone.
4. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l'uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.
Storico versioni
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