Art. 4 · Obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore

Art. 4

Obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore

In vigore dal 23 mag 2007
Obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore 1.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 2.   Se il fabbricante non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore di articoli pirotecnici garantisce che il fabbricante abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o si assume egli stesso tali obblighi. L'importatore può essere ritenuto responsabile da autorità e organismi nella Comunità per quanto concerne tali obblighi. 3.   I distributori devono operare con la dovuta diligenza attenzione conformemente al diritto comunitario applicabile. In particolare verificano che l'articolo pirotecnico riporti le necessarie marcature di conformità e sia accompagnato dai documenti richiesti. 4.   I fabbricanti di articoli pirotecnici: a) sottopongono l'articolo pirotecnico a un organismo notificato di cui all' che esegue una verifica di conformità a norma dell'; b) appongono la marcatura CE e l'etichetta dell'articolo pirotecnico conformemente all' e all' o 13.
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