Art. 7

Calendario dei giorni di negoziazione

In vigore dal 8 mar 2007
Calendario dei giorni di negoziazione (, paragrafi 2 e 6, e , paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE) 1.   Ai fini dell’, paragrafi 2 e 6, e dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, si applica il calendario dei giorni di negoziazione dello Stato membro di origine dell’emittente. 2.   Ciascuna autorità competente pubblica nel suo sito Internet il calendario dei giorni di negoziazione dei diversi mercati regolamentati situati o operanti sul territorio di sua competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:14:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Calendario dei giorni di negoziazione (Art. 7 Direttiva (UE) 2007/14) — Testo vigente | Portale Normativo