Art. 6

Meccanismi di controllo delle autorità competenti per quanto riguarda i market maker

In vigore dal 8 mar 2007
Meccanismi di controllo delle autorità competenti per quanto riguarda i market maker (, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE) 1.   Il market maker che intende beneficiare dell’esenzione di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE notifica all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, al più tardi entro il termine fissato all’, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, che svolge o intende svolgere attività di market making su un determinato emittente. Quando il market maker cessa di svolgere attività di market making sull’emittente in questione, lo notifica all’autorità competente. 2.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’ della direttiva 2004/109/CE, qualora il market maker che intenda beneficiare dell’esenzione di cui all’, paragrafo 5, di tale direttiva riceve dall’autorità competente dell’emittente la richiesta di identificare le azioni o gli strumenti finanziari detenuti a fini di market making, tale market maker è autorizzato a compiere tale identificazione con qualsiasi mezzo verificabile. Solo se il market maker non è in grado di identificare le azioni o gli strumenti finanziari in questione, può essere tenuto a detenerli in un conto separato ai fini di tale identificazione. 3.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, se il diritto nazionale richiede un accordo di market making tra il market maker e la borsa valori e/o l’emittente, il market maker fornisce tale accordo all’autorità competente rilevante su richiesta di quest’ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:14:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Meccanismi di controllo delle autorità competenti per quanto riguarda i market maker (Art. 6 Direttiva (UE) 2007/14) — Testo vigente | Portale Normativo