Art. 12

Norme minime

In vigore dal 8 mar 2007
Norme minime (, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE) 1.   La diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE avviene nel rispetto delle norme minime di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Le informazioni previste dalla regolamentazione sono diffuse in modo da poter pervenire ad un pubblico il più ampio possibile e per quanto possibile simultaneamente nello Stato membro di origine, o nello Stato membro di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE, e negli altri Stati membri. 3.   Le informazioni previste dalla regolamentazione vengono comunicate ai media nel loro testo integrale senza editing. Tuttavia, nel caso delle relazioni e delle attestazioni di cui agli della direttiva 2004/109/CE, tale requisito viene considerato soddisfatto se l’annuncio riguardante le informazioni previste dalla regolamentazione viene comunicato ai media e indica in quale sito Internet, oltre che nel meccanismo ufficialmente stabilito per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all’ di tale direttiva, sono disponibili i documenti rilevanti. 4.   Le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate ai media in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e garantire certezza circa la fonte di tali informazioni. La sicurezza della ricezione viene garantita rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni prescritte dalla regolamentazione. L’emittente o la persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni previste dalla regolamentazione sono state comunicate. 5.   Le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta delle informazioni previste dalla regolamentazione e identificare chiaramente l’emittente in questione, l’oggetto delle informazioni e l’ora e la data della loro comunicazione da parte dell’emittente o della persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente. Su richiesta, l’emittente o la persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente è in grado di comunicare all’autorità competente, in relazione a qualsiasi comunicazione di informazioni previste dalla regolamentazione, gli elementi seguenti: a) il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media; b) i dettagli di convalida della sicurezza; c) l’ora e la data alla quale le informazioni sono state comunicate ai media; d) il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate; e) se del caso, i dettagli di qualsiasi veto posto dall’emittente sulle informazioni previste dalla regolamentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:14:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme minime (Art. 12 Direttiva (UE) 2007/14) — Testo vigente | Portale Normativo