Art. 14
Requisiti equivalenti all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE
In vigore dal 8 mar 2007
Requisiti equivalenti all’, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)
Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, oltre alla relazione intermedia sulla gestione è richiesto un bilancio abbreviato e la relazione intermedia sulla gestione deve includere quanto meno le informazioni seguenti:
a)
l’analisi del periodo coperto;
b)
indicazioni del probabile sviluppo futuro dell’emittente per i restanti sei mesi dell’esercizio finanziario;
c)
per gli emittenti di azioni e qualora non venga già comunicato su base continuativa, le operazioni rilevanti con parti correlate.
Storico versioni
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