Art. 15
Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE
In vigore dal 8 mar 2007
Requisiti equivalenti all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)
Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 2, lettera c), e all’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, una o più persone all’interno dell’emittente sono responsabili dell’informazione finanziaria annuale e semestrale ed in particolare:
a)
della conformità del bilancio con il quadro di presentazione o con la serie di principi contabili applicabili;
b)
dell’attendibilità dell’analisi della gestione contenuta nella relazione sulla gestione.
Storico versioni
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