Art. 15 · Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE

Art. 15

Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE

In vigore dal 8 mar 2007
Requisiti equivalenti all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE (, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE) Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 2, lettera c), e all’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, una o più persone all’interno dell’emittente sono responsabili dell’informazione finanziaria annuale e semestrale ed in particolare: a) della conformità del bilancio con il quadro di presentazione o con la serie di principi contabili applicabili; b) dell’attendibilità dell’analisi della gestione contenuta nella relazione sulla gestione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:14:oj#art-15