Art. 13
Obblighi equivalenti all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/109/CE
In vigore dal 8 mar 2007
Obblighi equivalenti all’, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/109/CE
(, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)
Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, la relazione annuale sulla gestione deve includere almeno le informazioni seguenti:
a)
un’analisi attendibile dello sviluppo e dell’andamento economico nonché della situazione dell’emittente unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati, tale da presentare un quadro globale ed equilibrato dello sviluppo e dell’andamento economico nonché della situazione dell’emittente, coerente con le dimensioni e la complessità della sua attività;
b)
l’indicazione di eventuali fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
c)
indicazioni del probabile sviluppo futuro dell’emittente.
L’analisi di cui alla lettera a) include, nella misura necessaria alla comprensione dello sviluppo, dell’andamento economico o della situazione dell’emittente, gli indicatori di performance fondamentali sia finanziari che, se del caso, non finanziari che sono rilevanti per l’attività economica in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:14:oj#art-13