Art. 10

Condizioni di indipendenza che le società di gestione e le imprese di investimento partecipanti alla gestione dei portafogli individuali devono soddisfare

In vigore dal 8 mar 2007
Condizioni di indipendenza che le società di gestione e le imprese di investimento partecipanti alla gestione dei portafogli individuali devono soddisfare (, paragrafo 4, primo comma, e , paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/109/CE) 1.   Ai fini dell’esenzione dall’aggregazione delle partecipazioni di cui all’, paragrafo 4, primo comma, e all’, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/109/CE, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento deve soddisfare le condizioni seguenti: a) non deve interferire dando istruzioni dirette o indirette o in alcun altro modo nell’esercizio dei diritti di voto detenuti da tale società di gestione o impresa di investimento; b) tale società di gestione o impresa di investimento deve avere la facoltà di esercitare, indipendentemente dall’impresa madre, i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce. 2.   Un’impresa madre che desidera avvalersi dell’esenzione notifica senza indugio quanto segue all’autorità competente dello Stato membro di origine degli emittenti i cui diritti di voto sono collegati alle partecipazioni gestite dalle società di gestione o dalle imprese di investimento: a) un elenco dei nomi di tali società di gestione e imprese di investimento, con indicazione delle autorità competenti per la loro vigilanza o del fatto che non vi è alcuna autorità competente per la loro vigilanza, ma senza alcun riferimento agli emittenti in questione; b) un attestato certificante che, con riferimento a ciascuna di tali società di gestione o imprese di investimento, l’impresa madre soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1. L’impresa madre aggiorna l’elenco di cui alla lettera a) su base continuativa. 3.   Quando l’impresa madre intende beneficiare dell’esenzione soltanto in relazione agli strumenti finanziari di cui all’ della direttiva 2004/109/CE, notifica all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente solo l’elenco di cui al paragrafo 2, lettera a). 4.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’ della direttiva 2004/109/CE, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, su richiesta, che: a) le strutture organizzative dell’impresa madre e della società di gestione o dell’impresa di investimento sono tali che i diritti di voto sono esercitati indipendentemente dall’impresa madre; b) le persone che decidono come devono essere esercitati i diritti di voto agiscono in modo indipendente; c) se l’impresa madre è un cliente della sua società di gestione o dell’impresa di investimento o ha una partecipazione nelle attività gestite dalla società di gestione o dall’impresa di investimento, vi è un chiaro mandato scritto che prevede un normale rapporto di clientela tra l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento. Il requisito di cui alla lettera a) implica quanto meno che l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento devono aver previsto procedure e linee guida scritte, ragionevolmente intese a prevenire la circolazione di informazioni tra l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento in relazione all’esercizio di diritti di voto. 5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per «istruzione diretta» si intende qualsiasi istruzione data dall’impresa madre o da un’altra impresa controllata dall’impresa madre, in cui si specifichi in che modo i diritti di voto devono essere esercitati dalla società di gestione o dall’impresa di investimento in determinati casi. Per «istruzione indiretta» si intende qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, data dall’impresa madre o da un’altra impresa controllata dall’impresa madre, che limiti la discrezionalità della società di gestione o dell’impresa di investimento in relazione all’esercizio dei diritti di voto al fine di servire gli interessi aziendali specifici dell’impresa madre o di un’altra impresa controllata dall’impresa madre.
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