Art. 9

Circostanze nelle quali la persona notificante dovrebbe essere venuta a conoscenza dell’acquisizione o della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto

In vigore dal 8 mar 2007
Circostanze nelle quali la persona notificante dovrebbe essere venuta a conoscenza dell’acquisizione o della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto (, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE) Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, l’azionista o la persona fisica o giuridica di cui all’ di tale direttiva vengono considerati a conoscenza dell’acquisizione, della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto non più tardi di due giorni di negoziazione dopo l’operazione.
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