Art. 3
Obbligo di certificato
In vigore dal 12 dic 2006
Obbligo di certificato
1. Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne della Comunità elencate all' devono essere munite:
a)
sulle vie navigabili della zona R:
—
di un certificato rilasciato a norma dell' della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno;
—
di un certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o rinnovato posteriormente al 30 dicembre 2008 e che attesta la piena conformità dell'imbarcazione, fatte salve le disposizioni transitorie del capo 24 dell'allegato II, ai requisiti tecnici dell'allegato II di cui è stata stabilita l'equivalenza rispetto ai requisiti tecnici previsti in applicazione della summenzionata convenzione secondo le norme e procedure applicabili;
b)
sulle altre vie navigabili, di un certificato comunitario per la navigazione interna, comprese, se del caso, le specifiche tecniche di cui all'.
2. Il certificato comunitario per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte I dell'allegato V e rilasciato conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:87:oj#art-3