Art. 1
Classificazione delle vie navigabili
In vigore dal 12 dic 2006
Classificazione delle vie navigabili
1. Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne della Comunità sono così classificate:
a)
Zone 1, 2, 3 e 4:
i)
Zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 1,
ii)
Zona 3: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 2,
iii)
Zona 4: le altre vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 3.
b)
Zona R: comprende le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all' della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno quale è formulato al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.
2. Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, modificare la classificazione delle proprie vie navigabili nelle zone di cui all'allegato I. Tali modifiche sono comunicate almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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