Art. 22

Requisiti nazionali complementari o requisiti nazionali ridotti

In vigore dal 12 dic 2006
Requisiti nazionali complementari o requisiti nazionali ridotti I requisiti complementari per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 di uno Stato membro o le riduzioni dei requisiti tecnici per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel territorio di tale Stato in vigore in ciascuno Stato membro anteriormente al 30 dicembre 2008 sono validi fino all'entrata in vigore di requisiti complementari ai sensi dell', paragrafo 1 o di riduzioni, ai sensi dell', paragrafo 7 dei requisiti tecnici di cui all'allegato II, ma non oltre il 30 giugno 2009.
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