Art. 5

Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone

In vigore dal 12 dic 2006
Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone 1.   Ciascuno Stato membro può, dopo aver consultato la Commissione e laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, adottare requisiti complementari a quelli dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel suo territorio. 2.   In relazione a navi passeggeri che navigano sulle vie navigabili della zona 3 situate nel suo territorio e non collegate alle vie navigabili navigabili interne di un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici complementari a quelli di cui all'allegato II. Le modifiche di detti requisiti richiedono l'approvazione preliminare della Commissione. 3.   I requisiti complementari si limitano agli elementi elencati nell'allegato III e sono comunicati almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. 4.   La conformità ai suddetti requisiti complementari è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all' o, nel caso di cui all', paragrafo 2, dal certificato supplementare comunitario per la navigazione interna. Tale attestato di conformità è riconosciuto sulle vie navigabili comunitarie della zona corrispondente. 5. a) Qualora l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al capo 24 bis dell'allegato II comporti una riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate alle vie navigabili interne navigabili di un altro Stato membro. In tali circostanze, lo Stato membro può esigere che tali navi, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui all'allegato II dal 30 dicembre 2008. b) Uno Stato membro che applica la disposizione di cui alla lettera a) informa la Commissione della sua decisione e fornisce alla stessa i dettagli delle norme nazionali pertinenti che si applicano alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. c) La conformità ai requisiti di uno Stato membro per la navigazione sulle sue vie navigabili non collegate è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all' o, nel caso di cui all', paragrafo 2, dal certificato supplementare comunitario per la navigazione interna. 6.   Le imbarcazioni che navigano soltanto sulle vie navigabili della zona 4 sono ammesse ai requisiti ridotti come specificato al capo 19 ter dell'allegato II, su tutte le vie navigabili di detta zona. La conformità a tali requisiti ridotti è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all'. 7.   Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, consentire una riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel suo territorio. Tale riduzione si limita agli elementi elencati nell'allegato IV. Se le caratteristiche tecniche di un'imbarcazione soddisfano tali requisiti tecnici ridotti, occorre che ciò sia attestato nel certificato comunitario per la navigazione interna o, nel caso di cui all', paragrafo 2, nel certificato supplementare comunitario per la navigazione interna. La riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II è comunicata, almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore, alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
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