Art. 6

Merci pericolose

In vigore dal 12 dic 2006
Merci pericolose Ogni imbarcazione munita di un certificato rilasciato in conformità al Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno («ADNR») può trasportare merci pericolose in tutto il territorio della Comunità alle condizioni previste in tale certificato. Ogni Stato membro può esigere che le imbarcazioni che non sono munite di tale certificato siano autorizzate a trasportare merci pericolose nel suo territorio soltanto se soddisfano i requisiti complementari a quelli previsti nella presente direttiva. Tali requisiti sono comunicati alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.
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Merci pericolose (Art. 6 Direttiva (UE) 2006/87) — Testo vigente | Portale Normativo