Art. 6
Merci pericolose
In vigore dal 12 dic 2006
Merci pericolose
Ogni imbarcazione munita di un certificato rilasciato in conformità al Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno («ADNR») può trasportare merci pericolose in tutto il territorio della Comunità alle condizioni previste in tale certificato.
Ogni Stato membro può esigere che le imbarcazioni che non sono munite di tale certificato siano autorizzate a trasportare merci pericolose nel suo territorio soltanto se soddisfano i requisiti complementari a quelli previsti nella presente direttiva. Tali requisiti sono comunicati alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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