Art. 3 · Obbligo di certificato

Art. 3

Obbligo di certificato

In vigore dal 12 dic 2006
Obbligo di certificato 1.   Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne della Comunità elencate all' devono essere munite: a) sulle vie navigabili della zona R: — di un certificato rilasciato a norma dell' della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno; — di un certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o rinnovato posteriormente al 30 dicembre 2008 e che attesta la piena conformità dell'imbarcazione, fatte salve le disposizioni transitorie del capo 24 dell'allegato II, ai requisiti tecnici dell'allegato II di cui è stata stabilita l'equivalenza rispetto ai requisiti tecnici previsti in applicazione della summenzionata convenzione secondo le norme e procedure applicabili; b) sulle altre vie navigabili, di un certificato comunitario per la navigazione interna, comprese, se del caso, le specifiche tecniche di cui all'. 2.   Il certificato comunitario per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte I dell'allegato V e rilasciato conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
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