Art. 15
Rilascio di nuovi certificati comunitari per la navigazione interna
In vigore dal 12 dic 2006
Rilascio di nuovi certificati comunitari per la navigazione interna
In caso di modifiche o riparazioni importanti che intacchino la robustezza strutturale della costruzione, la navigabilità o la manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione conformemente all'allegato II, questa è sottoposta nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui all'. In seguito a detta visita è rilasciato un nuovo certificato comunitario per la navigazione interna che indica le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Se il certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l'autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro un mese.
Storico versioni
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