Art. 15 · Rilascio di nuovi certificati comunitari per la navigazione interna

Art. 15

Rilascio di nuovi certificati comunitari per la navigazione interna

In vigore dal 12 dic 2006
Rilascio di nuovi certificati comunitari per la navigazione interna In caso di modifiche o riparazioni importanti che intacchino la robustezza strutturale della costruzione, la navigabilità o la manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione conformemente all'allegato II, questa è sottoposta nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui all'. In seguito a detta visita è rilasciato un nuovo certificato comunitario per la navigazione interna che indica le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Se il certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l'autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro un mese.
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