Art. 17

Accertamenti supplementari

In vigore dal 12 dic 2006
Accertamenti supplementari Le autorità competenti di uno Stato membro possono accertare in qualsiasi momento, in conformità dell'allegato VIII, se l'imbarcazione detiene un valido certificato ai sensi della presente direttiva e la conformità dell'imbarcazione a quanto in esso dichiarato. Esse possono altresì accertare se la nave rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente all'allegato VIII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:87:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accertamenti supplementari (Art. 17 Direttiva (UE) 2006/87) — Testo vigente | Portale Normativo